Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio, da un Segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
Il Segretario competente è quello del Comune dove ha sede l'associazione di volontariato.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
I passi da fare:
- Numerare ogni pagina del registro
- Bollatura fogli da notaio o altro pubblico ufficiale
- Riportare informazioni necessarie sulla copertina
- Preparare documenti
- Recarsi presso l'ufficio competente
Chi può richiederla
- Associazioni di volontariato
Documenti richiesti
- Richiesta di vidimazione del registro degli aderenti
- Documento di riconoscimento
- Statuto dell’Associazione
- Registro da vidimare
Note
- L’operazione è gratuita
Documenti da allegare
- Carta d’identità o altro valido documento di riconoscimento del richiedente
- Statuto dell’Associazione
- Registro degli aderenti da vidimare
Modulo da compilare
Come fare la richiesta di vidimazione
Le Associazioni di volontariato devono presentare la richiesta di vidimazione dei registri aderenti e consegnare il registro da bollare alla Segreteria Generale del Comune.
- Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.
- Nei registri rilegati, devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
- Nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
Per fissare un appuntamento, chiamare i numeri:
02 909 33 241
02 909 33 254
Normativa e Regolamenti
- Decreto Legislativo n. 117/2017, art. 18, comma 2;
- Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: disciplina gli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari degli enti del Terzo settore secondo quanto previsto dal codice del Terzo settore (art. 18 c. 2);
- Codice civile art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4.
- D.M. 14.2.1992
- D.M. 16.11.1992