Che cosa sono i Servizi Abitativi Transitori (SAT)?
I Servizi Abitativi Transitori (di seguito SAT), hanno la finalità di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali,
soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di
situazioni di grave emergenza abitativa.
PREMESSA
Il REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI (SAT), approvato con del. C.C. N. 11 del 30.03.2022, disciplina le condizioni e le modalità di accesso ai Servizi Abitativi Transitori di seguito denominati SAT, di cui al comma 13 dell’art.23 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”.
Annualmente il Comune di Trezzo sull’Adda proprietario di alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, ai sensi dell’art. 6, “Programmazione dell’offerta pubblica e sociale” della L.R. 8 luglio 2016 n. 16, redige il piano triennale e annuale quale strumento di programmazione in ambito locale dell'offerta abitativa pubblica e sociale. In base a quanto stabilito dall’Art.4 della DGR XI/2063 del 31/07/2019, “Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori”, di cui al comma 13 dell’articolo 23 della L.R. 8 luglio 2016 n. 16, “Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi”, sono stabilite in ciascun piano il numero di unità abitative che gli enti proprietari destinano a servizi abitativi transitori (SAT) e che si renderanno disponibili nel corso dell’anno.
SOGGETTI DESTINATARI
Sono destinatari dei SAT i nuclei familiari di seguito elencati:
1. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
2. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
3. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
4. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l’alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
5. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiale purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
6. Nuclei familiari privi di alloggio adeguato che necessitano di urgente sistemazione abitativa.
REQUISITI ULTERIORI NECESSARI:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ovvero di stranieri che in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
b) residenza anagrafica nel Comune di Trezzo sull’Adda;
c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).
Prospetto esemplificativo:
NUMERO DI COMPONENTI
SOLO MAGGIORENNI VALORE PSE SOGLIA PATRIMONIALE
(Valor in euro)
1 persona 1 22.000,00
2 persone 1,57 23.850,00
3 persone 2,04 26.200,00
4 persone 2,46 28.300,00
5 persone 2,85 30.250,00
6 persone 3,2 32.000,00
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero. È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:
SUPERFICIE UTILE* COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
45 1 – 2
60 3 – 4
75 5 – 6
95 7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria
e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
f) assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell’occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per l’assegnazione provvisoria di alloggi SAT possono essere presentate dai cittadini residenti presso i Servizi Sociali, utilizzando l’apposita modulistica, disponibile sul sito o presso il competente ufficio comunale.
Le domande per l’assegnazione provvisoria di alloggi SAT possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno e hanno validità di un anno solare.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande presentate dai cittadini vengono valutate da un Nucleo di Valutazione Tecnico individuato dal Comune, qualora vi fosse disponibilità dell’alloggio destinato al SAT e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
Il nucleo assegnatario dell’alloggio verrà convocato per tutti gli adempimenti conseguenti all’assegnazione.
Allegati
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Mag/25
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