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In questa sezione sono disponibili i dati relativi alle Informazioni ambientali, secondo quanto previsto dall'articolo 40 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013.
In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta -Informazioni ambientali-.
Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
- articolo 40 del Decreto Legislativo 33/2013
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195
Link Utili
Maggiori Informazioni
L’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 105/2015 dispone che siano permanentemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e su sito web, le informazioni aggiornate fornite con la notifica dal gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante, includendo almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, e L, eventualmente resi maggiormente comprensibili. Tale compito è affidato dalla norma ai Comuni ove sono localizzati gli stabilimenti. La presente sezione contiene l’elenco degli stabilimenti soggetti al decreto nonché, al fine di fornire un supporto ai Comuni interessati, i contenuti delle suddette sezioni informative della notifica.
Tutte le informazioni sono aggiornate quotidianamente in base agli esiti delle istruttorie delle notifiche pervenute. Si avverte che sono visualizzabili esclusivamente le sezioni informative delle notifiche presentate attraverso il servizio telematico predisposto dall’ISPRA e successivamente validate.
Ultimo Aggiornamento
Mag/25
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