Sanzioni anagrafiche

A chi è rivolto

Alle persone che non hanno adempiuto gli obblighi previsti dalla normativa in materia anagrafica e, in particolare, a chi non ha comunicato la variazione di residenza a seguito di immigrazione, emigrazione o cambio di abitazione.

Descrizione

L’obbligo di dichiarare la propria situazione anagrafica

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c. come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (vedi anche l'art.2 della L. n.1228/1954 e l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989). Pertanto, ai sensi del Codice Civile e della normativa anagrafica, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Una precisa e attuale definizione di residenza anagrafica viene fornita dalla Sezione II della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 1738 del 14 marzo 1986: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."

La giurisprudenza civile ha quindi distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr. anche Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925; Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126).

Tuttavia, l'elemento soggettivo non può essere ridotto ad una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto, la sola dichiarazione resa da un soggetto all'Ufficiale dell'Anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

  1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
  2. l’Ufficiale d’Anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica comporta la registrazione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora abituale previa dichiarazione dell’interessato presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Nessun cittadino può evitare l’iscrizione anagrafica: normalmente la dimora abituale coincide con l’abitazione principale, luogo ove abitualmente la persona mangia, dorme, invita gli amici, ecc.; la dimora abituale si configura anche in casi più sfumati: ad esempio, nel caso di una persona che si trova per la maggior parte del tempo in una città per ragioni di lavoro, ma mantenga “il centro della propria vita sociale ed affettiva”, come indicato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze, nel Comune di origine.

Anche i senza fissa dimora, perché senza casa o perché svolgono un mestiere itinerante, sono tenuti ad individuare un Comune di riferimento ai fini dell’iscrizione anagrafica: potrebbe trattarsi del Comune ove abitualmente gravita la loro esistenza (nel qual caso saranno iscritti in un indirizzo territorialmente inesistente), quello ove hanno il domicilio fiscale (unico caso in cui il domicilio ha valenza anagrafica) oppure quello ove qualche associazione ritira la posta fornendo loro qualche altro servizio.

Nelle ipotesi in cui si rende difficile individuare un luogo specifico per registrare anagraficamente una persona, quest’ultima verrà iscritta nel Comune di nascita.

In definitiva, la legge detta criteri utili affinché nessuno possa rimanere escluso dall’iscrizione anagrafica.

Gli stranieri

Gli stranieri regolarmente soggiornanti, comunitari e non comunitari, sono sottoposti allo stesso obbligo. Nelle ipotesi in cui si renda difficile individuare un luogo specifico per la registrazione anagrafica, qualora lo straniero sia nato all’estero e non sia quindi applicabile il principio dell’iscrizione anagrafica presso il Comune di nascita, il Legislatore ha previsto la possibilità di individuare quale luogo di iscrizione anagrafica il Comune di nascita di un ascendente (ovviamente se quest’ultimo risulta nato in Italia) oppure di ricorrere ad un apposito registro gestito dal Ministero dell’Interno (art. 2 penultimo comma della Legge anagrafica: “Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita, del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno”).

L'obbligo di iscrizione all'A.I.R.E.

L'obbligo di iscrizione anagrafica sussiste anche per gli italiani che risiedono all'estero che sono tenuti ad iscriversi nel registro dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) come confermato dall’art.6 della L. n.470/1988 "1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. ... - 3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione. - 4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. ...".

Chi deve rendere le dichiarazioni anagrafiche

I soggetti chiamati ad adempiere l’obbligo di rendere le dichiarazioni anagrafiche sono definiti dall’art. 2 della L. n.1228/1954 in base al quale: “E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà (oggi, responsabilità genitoriale) o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.” L’art. 6 del D.P.R. n.223/1989 dispone altresì “Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.”

L’art. 13 del Regolamento Anagrafico definisce gli oggetti delle dichiarazioni: “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

  1. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
  2. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  3. cambiamento di abitazione;
  4. cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
  5. cambiamento della qualifica professionale;
  6. cambiamento del titolo di studio”.

Con riferimento all’iscrizione degli italiani residenti all’estero, l’art. 2 della L. n. 470/1998 recita: "L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

  1. per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;
  2. per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
  3. a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
  4. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
  5. per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata".

I soggetti destinatari delle sanzioni anagrafiche

La L. n.689/1981 che regola le sanzioni in ambito amministrativo prevede che:

  • art.2: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati dal Codice Penale, la capacità di intendere e volere (…). Fuori dai casi previsti (…) della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace (…)”.
  • art.3: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione (…)”.
  • art.5: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione (…)”.

RIASSUMENDO…

In caso di iscrizione o mutazione anagrafica, sono passibili di sanzione amministrativa:

  • ciascun componente maggiorenne della famiglia anagrafica per se stesso purché non soggetto a tutela;
  • il titolare della responsabilità genitoriale e/o il tutore per l’inosservanza riferita al minore o alla persona sottoposta a tutela. In questi casi, la contestazione riguarda il genitore o il tutore considerati e qualificati nel verbale quali effettivi trasgressori; l’avvio del procedimento e il verbale di accertamento e contestazione dovrà essere inviato ad entrambi i genitori, a prescindere che siano conviventi o meno. Sempre ad entrambi dovrà essere notificata l’ordinanza di ingiunzione di pagamento: la sanzione riferita al minore dovrà essere pagata da uno dei genitori.

Con riferimento alle convivenze anagrafiche, l’omissione della dichiarazione anagrafica necessita di chiarire la distinzione tra:

  • concorso di più persone alla violazione;
  • responsabilità in solido.

Ai sensi dell’art. 5 della L. n.689/1981: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione (…), salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”. L'art.6 prosegue: “(…) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (…)”.

Ne consegue che, in caso di iscrizione o mutazione anagrafica riferibili ad una convivenza anagrafica, sono passibili di sanzione amministrativa:

  • il responsabile della convivenza anagrafica (anche se non residente nel comune dove si trova la convivenza), per i mutamenti intervenuti nella convivenza;
  • il componente della convivenza anagrafica che sia capace di intendere e volere e non impossibilitato a rendere la dichiarazione (come potrebbe accadere nelle convivenze di strutture protette o convivenze con soggetti deboli).

Significa che sia il responsabile della convivenza sia il componente della convivenza dovranno pagare la sanzione amministrativa. Tuttavia, è opportuno specificare che il responsabile della convivenza è sempre sanzionabile, mentre il componente della convivenza non è soggetto al pagamento della sanzione quando incapace o impossibilitato a rendere la dichiarazione anagrafica.

Persone escluse dalla sanzione

Sono escluse dalle sanzioni anagrafiche:

  • il personale diplomatico dei paesi stranieri;
  • le categorie di cui all’art.10-bis del d.P.R. n.223/1989 (militari, detenuti in attesa di giudizio, ricoverati in luoghi di cura).

L’esclusione riguarda solo la mutazione (ovvero il cambio di abitazione nel comune o tra comuni) ma non l’iscrizione (ovvero la residenza per provenienza dall'estero o a seguito di cancellazione per irreperibilità anagrafica o per altri motivi).

Relativamente all’AIRE sono esclusi dalla sanzione:

  • gli italiani che si recano all’estero per periodi non superiori a 12 mesi;
  • i cittadini che si recano all’estero per lavori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con esse conviventi;
  • i militari italiani in servizio presso strutture della NATO.

Ambito di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni si applicano ai soggetti che contravvengono agli obblighi dettati dalla normativa anagrafica e, in particolare, a quanto previsto dall’art.13 del d.P.R. n.223/1989 e dall’art.2 della L. n. 470/1988 (cfr. sopra).

Le disposizioni devono essere applicate alla luce dei principi e disposizioni in materia di procedimento e documentazione amministrativa (L. n .241/1990 e d.P.R. n. 445/2000). Di conseguenza, le sanzioni non si applicano in tutti i casi in cui le variazioni anagrafiche (iscrizioni e mutazioni) devono essere effettuate:

  • su comunicazioni di altri pubblici ufficiali (stato civile, tribunali, questure, ecc.);
  • su acquisizione d’ufficio.

Pertanto, non sono soggette a sanzione l’omissione delle seguenti dichiarazioni:

  • nascita, matrimonio, morte e tutti i dati registrati dallo stato civile;
  • cambiamenti di intestatari della scheda di famiglia;
  • riunione di stato di famiglia a seguito della nascita;
  • provvedimenti dell’autorità giudiziaria, delle questure e delle prefetture;
  • professione e titolo di studio.

RIASSUMENDO…

Le sanzioni trovano applicazione nei casi di omessa dichiarazione da parte dei cittadini italiani e stranieri nelle seguenti casistiche:

  1. trasferimento di residenza da altro comune;
  2. cambio di abitazione nello stesso comune;
  3. costituzione di nuova famiglia e mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
  4. costituzione di nuova convivenza e mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;
  5. trasferimento di residenza dall’estero;
  6. trasferimento della residenza all’estero.

Il procedimento sanzionatorio

“L’accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della sanzione, fermo restando che l’accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta soltanto di valutare i dati già acquisiti (…)” (Cfr. Corte di Cassazione, sent. n.3254/2003).

Le fasi del procedimento sanzionatorio prevedono che il fatto sanzionabile debba essere accertato e contestato. Pertanto, ai fini dell’irrogazione della sanzione, l’Ufficiale d’Anagrafe deve adottare obbligatoriamente e in via preliminare il verbale di accertamento e contestazione della violazione anagrafica.

L’accertamento e la contestazione della violazione dovranno essere contestuali allo svolgimento del procedimento anagrafico di iscrizione, mutazione o cancellazione oppure, in casi del tutto eccezionali, immediatamente successivo.

Poiché le sanzioni anagrafiche sono determinate da omissioni o ritardi delle dichiarazioni degli interessati, diventa fondamentale stabilire quale sia il termine da cui decorre l’omissione o ritardo.

L’art. 5 della L. n.1228/1954 dispone: “L’Ufficiale d’anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale d’anagrafe provvede d’ufficio, notificando all’interessato il provvedimento stesso”.

Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.223/1989: "Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle".

L’Ufficiale d’Anagrafe che, a seguito di segnalazione resa da qualsiasi soggetto (pubblico o privato), viene a conoscenza del possibile trasferimento di residenza nel comune di propria competenza di una persona che non ha reso la dichiarazione anagrafica, deve disporre gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza della segnalazione, ovvero accertare la violazione anagrafica. Pertanto, la segnalazione, per quanto circostanziata, non è sufficiente a dimostrare l’omissione della dichiarazione anagrafica: il fatto deve essere accertato considerando altresì che la dimora abituale non è determinata dal solo elemento oggettivo, ma anche dall’elemento soggettivo. La comunicazione di avvio del procedimento (art.7 L. n.241/1990 e art. 3-bis D.P.R. n.223/1989) dovrà essere inviata a mezzo PEC o tramite raccomandata R/R a tutti coloro che sono soggetti all’obbligo di rendere la dichiarazione anagrafica una volta che sia stata accertata la fondatezza della segnalazione. Nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato:

  • l’invito a rendere la dichiarazione anagrafica entro 20 giorni (o entro 90 giorni in caso di espatrio) successivi al ricevimento della comunicazione;
  • il richiamo alle sanzioni amministrative, riportando il minimo e il massino;
  • la facoltà per il sanzionato di avvalersi del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della L. n.689/1981.

Se il cittadino adempierà a quanto richiesto entro 20 giorni (o entro 90 giorni in caso di espatrio) dal ricevimento della comunicazione, non dovrà essere applicata alcuna sanzione.

Diversamente, qualora la persona non renda le dovute dichiarazioni anagrafiche o lo faccia oltre i termini di legge, l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà disporre il verbale di accertamento e contestazione della violazione per la mancata o tardata dichiarazione notificandola a tutti i responsabili singoli o in concorso tra di loro entro 90 giorni dall’accertamento della violazione.

Il pagamento della sanzione

Il pagamento della sanzione sarà determinato nel seguente modo:

  • nella misura ridotta (ravvedimento operoso) di Euro 166,67 se la sanzione viene pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione (art.16 L. n.689/1991);
  • nella misura intera (da non meno di Euro 166,68 a Euro 500,00) se la sanzione viene pagata oltre 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Scaduto il termine per il pagamento in misura ridotta, qualora la sanzione non sia stata pagata, l’ufficio che ha accertato la violazione deve trasmettere un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all’ufficio individuato dall’Amministrazione comunale, al fine dell’adozione dell’ordinanza di ingiunzione (dirigente dell’Area Amministrativa dott. Emilio Pirola). Presso tale ufficio l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di accertamento e contestazione, può presentare scritti difensivi o chiedere di essere sentito in relazione alla violazione direttamente all'ufficio individuato dall'Amministrazione per l'erogazione dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

Tale ufficio, sentito l’interessato, potrà:

  • emettere un’ordinanza motivata di archiviazione, qualora ritenga fondate le motivazioni dell’interessato;
  • adottare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento (che costituisce titolo esecutivo), qualora confermi l’accertamento. In questa sede dovrà essere determinata in concreto la misura della sanzione fra il minimo e il massimo.

Nel caso in cui il destinatario non paghi la sanzione, l’ufficio comunale competente avvierà le procedure di riscossione coattiva.

La sanzione di un decimo del minimo (10,00 e 20,00 Euro)

La norma prevede la riduzione della sanzione ad un importo di 10 Euro (20 euro per i trasferimenti da o per l’estero), qualora “la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza”.

Questa possibilità è di fatto esclusa in ragione della struttura del procedimento anagrafico che non consente di accertare e di poter contestare una qualunque violazione anagrafica senza alcuna attività di accertamento e senza che l’autore della violazione ne abbia avuto formale conoscenza. In ogni caso, tutti coloro che sono consapevoli di aver violato le norme anagrafiche, ma non hanno ancora ricevuto alcun avviso di avvio di procedimento per violazione di tali norme, possono sanare la propria posizione pagando:

  • Euro 10,00 qualora la violazione sia avvenuta in Italia;
  • Euro 20,00 qualora la violazione sia avvenuta all'estero.

Il pagamento va sempre effettuato al Comune di residenza o di iscrizione AIRE, e può essere effettuato tramite un pagamento spontaneo collegandosi alla seguente pagina del sito del Comune.

Il procedimento sanzionatorio nei trasferimenti della residenza da o per l’estero

La sanzione in questi casi è compresa tra Euro 200,00 ed Euro 1.000,00 per ciascun anno in cui perdura l’omissione.

La violazione deve essere accertata e contestata entro 90 giorni dall’accertamento della stessa e deve essere comminata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui l’obbligo non risulta adempiuto o la dichiarazione omessa, ma deve essere comminata per ciascun anno in cui perdura l’omissione, anche oltre i 5 anni se l’omissione perdura oltre tale termine.

La sanzione è rivolta a tutte le persone che trasferiscono la loro residenza dall’estero o all’estero sia ai cittadini italiani che a quelli stranieri.

Trasferimento di residenza dall’estero

I cittadini coinvolti sono sia gli italiani iscritti e non iscritti all’AIRE, i cittadini comunitari e stranieri.

La competenza è dell’Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza, senza alcun coinvolgimento dei Consolati italiani all’estero.

Per il procedimento si rinvia a quanto esposto nei paragrafi precedenti segnalando che gli importi delle sanzioni in questo caso sono raddoppiati: sanzione ridotta di Euro 333,33 e sanzione intera non meno di Euro 333,34 fino ad Euro 1.000,00.

Trasferimento di residenza all’estero di cittadino italiano

È coinvolto il Consolato italiano all’estero in quanto nessuna iscrizione AIRE può essere disposta senza comunicazione al Comune da parte del Consolato italiano all'estero.

L’interessato ha l’obbligo di rendere la dichiarazione:

  1. al Comune di emigrazione al momento del trasferimento all’estero (facoltativa);
  2. al Consolato italiano entro 90 giorni (obbligatoria).

Nel primo caso:

  1. l’Ufficiale d’Anagrafe registra la dichiarazione e aspetta la comunicazione del Consolato, lasciando nel frattempo iscritto il dichiarante in anagrafe;
  2. invia la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall’anagrafe ed iscrizione AIRE, a condizione che l’interessato si presenti entro 90 giorni dalla dichiarazione al consolato italiano per la richiesta di iscrizione all’AIRE, avvisando che: qualora non giungesse al Comune la comunicazione del Consolato entro un anno dalla data della dichiarazione di emigrazione resa al comune, verrà adottato un provvedimento di cancellazione per irreperibilità; qualora l’interessato non presenti la richiesta di iscrizione all’AIRE al Consolato italiano entro 90 giorni dalla dichiarazione resa in Comune, verrà applicata la sanzione amministrativa, nella misura ridotta nel caso in cui la sanzione venisse pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione, nella misura intera nel caso in cui non venga pagata entro tale termine.

Pertanto:

  • la violazione dell’obbligo anagrafico è accertata dal Consolato italiano;
  • il verbale di accertamento e contestazione della violazione viene redato e sottoscritto dall’Ufficiale di Anagrafe;
  • i termini per la violazione delle norme anagrafiche dovranno essere calcolati in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione resa al consolato, rispetto alla data della dichiarazione resa al comune.

Nel secondo caso l’ufficiale d’anagrafe non è a conoscenza che il cittadino italiano si è trasferito all’estero e l'accertamento della violazione avverrà tramite la comunicazione da parte del Consolato della data di arrivo del cittadino nella circoscrizione consolare. Nel caso in cui la data di arrivo nella circoscrizione consolare sia superiore ai 90 giorni rispetto alla richiesta di iscrizione AIRE, la sanzione andrà applicata. Pertanto:

  • la violazione dell’obbligo anagrafico è accertata dal consolato italiano;
  • il verbale di accertamento e contestazione della violazione viene redato e sottoscritto dall’Ufficiale di Anagrafe;
  • i termini per la violazione delle norme anagrafiche dovranno essere calcolati in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione resa al Consolato, rispetto alla data di arrivo nella circoscrizione consolare.

Questo potrebbe essere inoltre l’unico caso in cui può concretizzarsi l’ipotesi di sanzione minima (vedi oltre) pari ad Euro 20,00, a condizione che il Consolato dichiari per iscritto che “la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza”.

Trasferimento di residenza all’estero di cittadino straniero

Il trasferimento all’estero del cittadino straniero deve essere comunicato all’Ufficiale d’Anagrafe dal diretto interessato. Pertanto, di norma non vi sono le condizioni per l’applicazione della sanzione.

Potrebbe presentarsi il caso in cui un cittadino straniero, a seguito di segnalazioni attendibili, risulti avere trasferito la sua residenza all’estero, non sia irreperibile (ovvero sia conosciuto il suo indirizzo all'estero) e si rifiuti di presentare la dichiarazione di emigrazione all’estero.

In tale ipotesi, il procedimento si avvia con l’invito a presentare la dichiarazione che, se non accolta o accolta oltre i termini di avvio del procedimento (90 giorni per l’emigrazione all’estero), dovrà essere comminata la relativa sanzione. Non comporta l’applicazione della sanzione:

  • la cancellazione di cittadini stranieri per scadenza e mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
  • la cancellazione di cittadini comunitari per allontanamento dall’Italia su provvedimento del Prefetto o del Ministero dell’Interno;
  • la cancellazione di cittadini stranieri con decreto di espulsione del Ministero dell'Interno.

Cancellazione per irreperibilità

Una volta accertata l’assenza dalla residenza, unitamente al provvedimento di cancellazione per irreperibilità anagrafica, verrà dato avvio al procedimento sanzionatorio per violazione delle norme anagrafiche: la sanzione verrà applicata nel caso in cui l'interessato non regolarizzi la propria posizione anagrafica entro 20 giorni dal ricevimento della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio. La competenza dell’applicazione della sanzione sarà dell’Ufficiale d’Anagrafe del Comune che adotta il provvedimento di cancellazione per irreperibilità.

Il verbale di accertamento e contestazione della sanzione dovrà essere emanato dopo che la persona sarà stata cancellata per irreperibilità, con i tempi ed importi previsti per la violazione delle sanzioni per variazioni in Italia.

In caso di ricomparsa da irreperibilità, qualora la sanzione in misura ridotta non sia stata pagata nei tempi previsti, verrà adottata l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della sanzione, che verrà notificata all'interessato, anche nel caso in cui la ricomparsa sia in altro Comune o all'estero.

La sanzione per la stessa violazione non può essere comminata due o più volte, ma l’interessato potrebbe commettere due diverse violazioni anagrafiche entrambe sanzionabili:

  • per mancata dichiarazione che comporta la cancellazione per irreperibilità, di competenza del Comune di cancellazione;
  • per omissione della dichiarazione di ricomparsa a seguito di formale invito a rendere tale dichiarazione (sanzione di competenza del Comune di ricomparsa).
Come fare

Per comunicazioni inerenti le sanzioni anagrafiche, è necessario rivolgersi al soggetto incaricato di emanare l'ordinanza di ingiunzione al pagamento.

Cosa serve

Per poter inviare comunicazioni o documentazione al soggetto incaricato di emettere l'ordinanza di ingiunzione al pagamento, è necessario aver ricevuto il verbale di accertamento e constatazione della violazione anagrafica da parte dell'Ufficiale di Anagrafe.

Cosa si ottiene

La possibilità che la sanzione anagrafica non sia emessa o venga in parte rivista o annullata.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

La notifica dell’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni devono avvenire, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa (art.11, c.3, L. n.1228/1954).

L’interessato ha tempo 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione per far pervenire al soggetto incaricato dell’adozione dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento (dirigente dell’Area Amministrativa dott. Emilio Pirola), eventuali memorie difensive e documentazione al riguardo.

Il verbale di accertamento e contestazione della violazione deve essere notificato all’interessato entro 90 giorni dalla sua redazione, 360 giorni per le notifiche indirizzate all’estero.

La sanzione può essere pagata in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e constatazione della violazione oppure entro 30 giorni dall’ordinanza di ingiunzione di pagamento; i giorni diventano 60 qualora l'interessato risieda all'estero (art. 18 della L. n.689/1981).

Costi

Nessun costo.

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Ulteriori informazioni

Ricorsi

È obbligatorio indicare il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere in tutti i provvedimenti amministrativi (art.3, c.4.. L. n.241/1990).

L’autorità a cui è possibile presentare ricorso contro una sanzione anagrafica dipende dall’oggetto del ricorso. Qualora il ricorso riguardi l’oggetto della sanzione, ovvero sia contestata la violazione della normativa anagrafica, le autorità competenti sono:

  • il Prefetto per il ricorso amministrativo, con termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
  • il Tribunale civile per il ricorso giurisdizionale, nei termini previsti dalla legge.

Per i ricorsi riguardanti l’importo della sanzione o la regolarità del provvedimento sanzionatorio, senza contestazione della violazione della normativa anagrafica, l’autorità competente è il TAR. Il termine entro il quiale presentare il ricorso è di 60 giorni dalla notifica della sanzione.

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04
Dic/25

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