Si informa la cittadinanza
Data Pubblicazione:
21 Agosto 2026
Tempo di Lettura:
3 minutiUltimo Aggiornamento:
21 Agosto 2026 14:19
Argomenti:
Si informa la cittadinanza
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21 Agosto 2026
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3 minutiUltimo Aggiornamento:
21 Agosto 2026 14:19
Argomenti:
In merito al Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, Art. 11, commi 1 e 2, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”, viene disposto quanto segue:
ART. 11 COMMA 1
In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta
di identità cartacea sia stata utilizzata come documento di identificazione delle parti contraenti, la
stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione,
pertanto non è necessario ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale procedere
alla sostituzione del documento…”.
Le carte cartacee rimarranno valide sino alla scadenza del documento per le identità digitali già
attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di
accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati, mentre invece non potranno
più essere utilizzate per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti
contrattuali.
ART. 11 COMMA 2
Fino al 31 gennaio 2027, la carta di identità cartacea che non è ancora SCADUTA, può essere
utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso ai servizi essenziali, quali l’accesso a
prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti
giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti
bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni
altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei
rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati, fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto u.s.
Si ritiene utile rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione viene svolta da altro documento di identità quale il PASSAPORTO (documento destinato ad esercitare la facoltà di espatrio) e da altri documenti di riconoscimento quali la PATENTE DI GUIDA, la PATENTE NAUTICA, il LIBRETTO DI PENSIONE, il PORTO D’ARMI, il PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI, e le TESSERE DI RICONOSCIMENTO purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.
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